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TRUFFE DEI PIANI DI ZONA - Piazza pulita 10 novembre 2016
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Da Sapere
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Unioni Civili, come funzionano i diritti di successione
L’approvazione in senato della disciplina delle unioni civile e delle convivenze ha messo in moto una forte curiosità di conoscere gli aspetti della normativa, per scoprire nei dettagli in che modo lo Stato consente l’aiuto tra persone conviventi dello stesso sesso o non? Quali sono i nuovi diritti? E i doveri?
Il fenomeno delle convivenze è in continuo aumento mentre i matrimoni calano ad un ritmo del 5% annuo già dal 2011 secondo dati Istat.
Le coppie di fatto che vogliono definire le “regole” della propria convivenza potranno farlo attraverso lo strumento del contratto di convivenza: un accordo scritto che, oltre a poter disciplinare la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o la designazione dell'amministratore di sostegno, può regolamentare l'assetto patrimoniale della convivenza.
Particolarmente sentita è la necessità di disciplinare il caso di morte di uno dei due conviventi, trovandosi il partner, in mancanza di un testamento, privo di qualsiasi tutela, una condizione “delicata” se il partner in vita è economicamente più debole.
L’articolo 42 del testo approvato al Senato disciplina , in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, «il diritto del convivente di fatto, superstite, di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, In caso coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni».
Inoltre (articolo 43), nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.
Ecco invece le quattro principali differenze - elaborate dal Consiglio del Notariato - tra cosa prevede oggi la legge tra matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori
1 -La legge prevede a favore del partner del defunto diritti successori in mancanza di un testamento?
Si alla coppia unita da matrimonio
Al coniuge del defunto sono riconosciuti i seguenti diritti:
- l'intero patrimonio se non ci sono figli, ascendenti e fratelli del defunto;
- 1/2 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/3 del patrimonio se ci sono più figli;
- 2/3 del patrimonio se ci sono ascendenti o fratelli.
No alla coppia di conviventi
Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio.
2 - Esiste un diritto minimo sul patrimonio del defunto riconosciuto al partner che non può essere violato né con testamento né con donazioni o altre liberalità poste in essere in vita?
Sì alla coppia unita da matrimonio
Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto (la “legittima”) della quale non può essere privato per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o mediante donazioni o altre liberalità:
- 1/2 patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;
- 1/3 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/4 del patrimonio se ci sono più figli;
- 1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.
No alla coppia di conviventi
Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima
3 - È necessario redigere un testamento per riconoscere diritti successori al proprio partner?
No alla coppia unita da matrimonio
Se non viene redatto un testamento è la legge che disciplina la devoluzione dell'eredità, prevedendo specifici diritti successori a favore del coniuge del defunto (vedi sopra). Il testamento è necessario se il testatore intende attribuire al coniuge maggiori o diversi diritti rispetto a quelli che gli spetterebbero ai sensi di legge
Sì alla coppia di conviventi
Il testamento è l'unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner. In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.
4 - Sono previste agevolazioni fiscali a favore del partner del defunto in caso di devoluzione ereditaria a suo favore?
Sì alla coppia unita da matrimonio
Con riguardo all'imposta di successione il coniuge gode di una franchigia di un milione di euro. Per i beni di valore superiore a quello della franchigia si applica un'aliquota del 4%.
No alla coppia di conviventi
Con riguardo all'imposta di successione il convivente non gode di alcun trattamento privilegiato. Si applica l'aliquota prevista, in generale, per le successioni tra soggetti non legati da vincolo parentale, ossia l'aliquota dell'8% (senza la previsione di alcuna franchigia). Si può “mitigare” il peso fiscale della devoluzione ereditaria a favore del convivente facendo ricorso alle “polizze vita” (indicando come beneficiario per l'appunto il convivente). Il capitale che verrà pagato dalla assicurazione, infatti, non viene acquisito per effetto della successione, ma direttamente dal beneficiario, in virtù dello schema contrattuale prescelto, e quindi non è soggetto a imposta di successione.
Resta fermo per i premi pagati in vita dall'assicurato, il problema dell'eventuale lesione dei diritti dei legittimari. - Case, continua il crollo dei prezzi
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Il M5S conquista la Capitale
Virginia Raggi, eletta sindaco di Roma al ballottaggio, è la prima donna alla guida del Campidoglio.
Dai banchi dell'opposizione in Aula Giulio Cesare, allo scranno più alto. Il neo Sindaco, all’esito degli scrutini, ha dichiarato: "Sarò il sindaco di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato - ha detto Raggi - perché questo deve fare un sindaco. Riporteremo legalità e trasparenza nelle istituzioni, dopo malgoverno e mafia capitale questi valori non li avevamo più: con noi torneranno centrali".
Per quanto riguarda la casa la candidata del Movimento 5 Stelle aveva dichiarato, durante la campagna elettorale, di avere in progetto una ricognizione di tutto il patrimonio abitativo con finalità pubblica per dare “respiro alle famiglie che chiedono un alloggio”.
Inoltre aveva sostenuto che: “occorrerà procedere al ripristino della legalità sull’edilizia residenziale pubblica, per troppi anni violata dal mancato rispetto dei princìpi dell’edilizia agevolata e convenzionata”. -
Imu e tasi
Imu e Tasi, salva la prima casa: pagano le seconde case e gli altri immobili.
Il termine è fissato per il 16 giugno per il pagamento dell’acconto di Imu e Tasi, una sorta di “tax day” per tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile. Quest’anno occorre però considerare le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, tra cui l’esonero dell’abitazione principale anche per la Tasi nonché il “blocco” dei tributi e quindi l’impossibilità per i Comuni di aumentare le aliquote.L’acconto è pari al 50% di quanto ottenuto su base annuale, in virtù della norma che impone di effettuare il versamento in due rate di pari importo. Il calcolo dell’importo da pagare andrà effettuato applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, non escludendo comunque la possibilità di utilizzare quelle più favorevoli approvate quest’anno dai Comuni.
Le modifiche del 2016
È necessario considerare le modifiche normative introdotte dal 2016, a partire dall’esonero Tasi delle abitazioni principali, comprese quelle degli inquilini, ad eccezione però delle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare. Il cambio di regime impositivo rende inapplicabile nel 2016 l’aliquota Tasi prevista l’anno scorso per le abitazioni principali. Per evitare qualsiasi dubbio, e per ragioni di trasparenza nei confronti dei contribuenti, qualche Comune ha approvato un’apposita delibera Tasi con aliquota zero per le abitazioni principali. Va posta poi particolare attenzione alla maggiorazione dello 0,8 per mille eventualmente adottata dal Comune nel 2015. La legge di Stabilità 2016 impone l’adozione di un’apposita delibera di conferma nel caso in cui il Comune intenda mantenerla, ma se lo 0,8 per mille è stato usato nel 2015 per le abitazioni principali, nel 2016 questa aliquota non è più confermabile, perché è limitata «agli immobili non esentati», né è possibile spostarla su altre fattispecie non previste nel 2015, perché in tal caso si violerebbe “indirettamente” il blocco degli aumenti. Un’altra novità in ordine alla Tasi riguarda il nuovo regime di favore previsto per i fabbricati “merce”, consistente nell’applicazione di un’aliquota ridotta pari all’1 per mille con possibilità di arrivare fino al 2,5 per mille o di azzerarla del tutto. Si tratta però di una norma a regime, mentre per il 2016 occorre considerare la sospensione degli aumenti. Pertanto, se il Comune ha stabilito nel 2015 un’aliquota Tasi per gli immobili-merce superiore al 2,5 per mille, questa dovrebbe ridursi automaticamente al 2,5 per mille. Tra le novità invece applicabili ad entrambi i tributi si segnala la riduzione del 50% per i comodati, che rende inefficaci le eventuali assimilazioni disposte in precedenza dai Comuni (facoltà prevista per l’Imu). L’unica “convivenza” possibile nel 2016 è tra l’aliquota comunale agevolata eventualmente già prevista per i comodati e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%). Altre novità Imu-Tasi sono costituite dalla riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato, dal nuovo regime di calcolo della rendita catastale per i fabbricati produttivi con macchinari “imbullonati” e dall’esonero per gli immobili di cooperative indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari.
Gli sconti Imu-Tasi
L'Imu e la Tasi sono due tributi apparentemente simili: stessa base imponibile (rendita catastale per i fabbricati, valore venale per le aree edificabili), stessa definizione di abitazione principale e aree edificabili, stessi termini per il versamento di acconto e saldo (16 giugno e 16 dicembre) e medesimo canale di versamento (F24).Non mancano però le differenze, che in realtà da quest'anno si sono fortemente ridimensionate per via dell'esonero dell'abitazione principale esteso alla Tasi, compresi gli inquilini. Negli anni scorsi, invece, la casa occupata dall'inquilino non poteva considerarsi abitazione principale, per cui si pagava la Tasi con l'aliquota ordinaria prevista per gli “altri fabbricati” e con suddivisione tra occupante e proprietario nella quota stabilita dal Comune. Dal 2016 l'esonero dalla Tasi viene peraltro esteso alle fattispecie “assimilate” all'abitazione principale, tra cui la casa coniugale assegnata al coniuge separato, l'abitazione del personale del comparto sicurezza, gli alloggi sociali e l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (in questo caso la riduzione di due terzi, prima esistente, viene superata dall'assimilazione).
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Rendere più semplice ottenere l’agibilità degli immobili
08/06/2016 – Rendere più semplice ottenere l’agibilità degli immobili. È questo lo scopo delle semplificazioni contenute nella bozza di decreto sulla competitività, predisposta dal Governo.
Agibilità degli immobili
Come si legge nella relazione illustrativa, per quanto riguarda il rilascio del permesso di costruire, l’Italia è all’86° posto della graduatoria “Doing Business” della Banca Mondiale. Sui ritardi dell’Italia pesano i tempi per il rilascio del certificato di agibilità e del nulla osta del Genio Civile.
Con l’obiettivo “meno carte, più sicurezza” il decreto propone una serie di modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), in particolare la cancellazione della disciplina sul rilascio del certificato di agibilità, che sarà sostituita dalla Segnalazione certificata di agibilità.
Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ricostruzioni totali o parziali, sopraelevazioni, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Scia consegneranno allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere corredata da:
- una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato;
- il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori;
- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale;
- la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti.
Questo significa che l’agibilità si otterrà con una sorta di autocertificazionedel progettista, accompagnata da documenti in grado di provarne la veridicità, e non si dovranno più attendere i 30 giorni per il rilascio del certificato e gli ulteriori 30 giorni per il nulla osta del Genio Civile.
In pratica, spiega la relazione illustrativa, al posto dei controlli documentali da parte dei Comuni, previsti con il certificato di agibilità, si valorizzerà il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata. Il certificato di collaudo statico assorbirà quello di rispondenza dell’opera alle norme tecniche in modo da evitare duplicazioni degli adempimenti. Ferme restando le autorizzazioni sismiche, nelle località a bassa sismicità ci saranno procedure omogenee in tutto il Paese. -
CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 27.04.2016 N. 161
CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA 27.04.2016 N. 1619
Nel caso di realizzazione su di un terrazzo di pergotende, non occorre il previo rilascio del permesso di costruire nel caso in cui la struttura sia costituita da una tenda retrattile la quale si risolve, in ultima analisi, in un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste. Nel caso in cui, invece, la pergotenda sia tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro retrattili, munite di supporti che manualmente scorrono in appositi binari e da vetro fisso (timpano) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato, la presenza, quali elementi di chiusura, di lastre di vetro determina il venir meno del carattere di mera struttura di sostegno di tende retrattili. In tal caso il manufatto costituisce quindi “nuova costruzione”, risultando idoneo a determinare una trasformazione urbanistico ed edilizia del territorio...